Decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137
"Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università"pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2008Art. 4.Insegnante unico nella scuola primaria 1. Nell'ambito degli obiettivi di contenimento di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti di cui al relativo comma 4 e' ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' definito il trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.
Al Presidente della Repubblica
Al Presidente del Consiglio
Al Ministro della Pubblica Istruzione
Il sottoscritto Giuliano Falco, nato a Quiliano (SV) il 14 novembre 1958, insegnante impegnato in attività di sostegno presso il II° Circolo Didattico, assunto a tempo indeterminato dall'anno scolastico 1989/1990, dichiara di voler compiere atto di disobbedienza civile nei confronti della succitata normativa e si dichiara contrario a quanto previsto dalla legge stessa. Al tal fine dichiara di voler porre in essere una obiezione di coscienza verso tale testo di legge, in quanto esiziale per la scuola pubblica e il futuro del Paese.
-- www.giulianofalco.blogspot.com
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