Ringrazio l'amico Giovanni Falcetta per la segnalazione. Ammetto di aver provato sensazioni molto piacevoli alla lettura dell'articolo: le leggi razziali volute da Fini e Bossi (a peggiorare quella già brutta del centro sinistra, la Turco Napolitano), subiscono una bella batosta, purtroppo non per un rivolgimento della cosiddetta società civile, ma per l'azione di magistrati...Ricordo come fosse ieri guando alla richiesta di abolire le schifezze della destra (tra cui la Bossi Fini, per l'appunto, Prodi o chi per lurispose che non potevano mica passare il tempo ad abrogare le leggi fatte dagli altri...che perspicacia! che lungimiranza e, soprattuto che senso di giustizia? Comunque, la felcità collettiva è sovversiva: leggete l'articolo...
Il Gdp [Giudice di Pace, nota mia] assolve il clandestino, le Procure non arrestano gli espulsi: la Cassazione investe la Corte Ue.
Mentre Lampedusa ha rischiato di sprofondare sotto il peso dell'emergenza-Nordafrica - sono 18.500 gli sbarchi dall'inizio di gennaio - un vero e proprio terremoto giuridico si abbatte sulla Bossi-Fini. Oltre che umanitaria, l'emergenza è anche amministrativa: è di ieri l'allarme lanciato dal procuratore della Repubblica di Agrigento, Renato Di Natale, risulta «materialmente impossibile» iscrivere nel registro degli indagati, come clandestini, le migliaia di maghrebini arrivati sull'isola, come vorrebbe il testo unico sull'immigrazione (profondamente rimaneggiato dalla legge 189/02).
«Disapplicate la legge»
La soluzione, in un certo senso, potrebbe tuttavia arrivare dalla tanto invocata Unione europea: l'impalcatura legislativa messa su dalla Bossi-Fini, infatti, rischia di perdere i pezzi, se non di crollare, perché l'Italia non ha ottemperato in tempo alla direttiva 2008/115 CE (il termine è scaduto il 24 dicembre scorso), la cosiddetta direttiva "rimpatri", e ora le norme europee sono self-executing (almeno secondo alcuni giudici) e impongono di disapplicare le norme italiane contrastanti. È così, ad esempio, che il giudice di pace di Torino assolve lo straniero accusato di ingresso e soggiorno illegale «perché il fatto non costituisce reato» (cfr. il documento correlato). E sono vari i giudici del merito che ormai disapplicano la norma incriminatrice contro gli stranieri che non obbediscono all'ordine del questore di allontanarsi dall'Italia (tribunale di Cagliari, 14 gennaio 2011). Tanto che le stesse Procure della Repubblica, o almeno alcune delle più importanti in Italia, chiedono ai loro pm di inoltrare il fascicolo al Gip con la richiesta di non convalidare l'arresto per i reato di cui all'articolo 14, comma 5 ter e quater del d.lgs 286/98 perché ormai la misura coercitiva va ritenuta come eseguita fuori dai casi previsti dalla legge: su questa linea sono schierate Roma, Milano e Firenze, oltre che Lecce. E c'è perfino chi sostiene che il contrasto fra la disciplina di cui all'articolo 14 comma 5 quater del d.lgs 286/98 con il contenuto delle norme direttamente applicabili della direttiva 2008/115/CE impone che anche l'ordine di allontanamento presupposto del reato deve essere disapplicato dal giudice penale (tribunale di Nola, 17 febbraio 2011).
Il sisma che scuote il Palazzo
«È un vero terremoto giuridico», commenta l'avvocato torinese Guido Savio, che da anni si occupa di questi problemi. E in effetti, proprio oggi, di fronte alla prima sezione della Corte di giustizia europea c'è l'udienza sulla questione pregiudiziale sollevata in materia dalla Corte di appello di Trento, con procedura d'urgenza perché l'imputato è detenuto solo per questa causa: la sentenza arriverà entro un mese. E la Cassazione, che fa? Ha già battuto un colpo con un'ordinanza emessa nei giorni scorsi dalla prima sezione penale (cfr. documento correlato) chiedendo ai giudici Ue di fare chiarezza sulle conseguenze in Italia della direttiva CE cui Roma non ha ottemperato per tempo e sollecitando la "corsia preferenziale" della procedura Ppu, nonostante l'imputato non sia recluso ma sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia. E dopo le questioni pregiudiziali dovrebbe toccare alla Corte costituzionale investita dalla questione di legittimità sollevata dal giudice unico di Modica (cfr. l'arretrato di 28 marzo 2011).
Abolitio criminis
Il punto è che la direttiva rimpatri pone paletti precisi e risulta avere «efficacia diretta verticale» negli ordinamenti degli Stati membri, almeno secondo le indicazioni della Corte di giustizia europea. La normativa comunitaria, rispetto a quella italiana, inverte lo schema dei provvedimenti autoritativi. Dalla sequenza composta da accompagnamento alla frontiera, trattenimento nel Cpt (oggi Cie, centri di identificazione ed espulsione) e ordine di allontanamento, si passa a una diversa successione: fissazione di un termine per l'allonamento volontario, accompagnamento alla frontiera, trattenimento in Cpt (Cie) o adozione di una misura meno coercitiva. Ma soprattutto le regole Ue impongono limiti precisi alle restrizioni della libertà degli stranieri irregolari sul territorio degli Stati membri, tanto che le severe sanzioni penali poste dalla Bossi-Fini (ritoccata dal pacchetto-sicurezza, legge 94/2009) per chi disobbedisce all'ordine di lasciare l'Italia appaiono ormai "euroincompatibili": insomma, la sopravvenienza della direttiva 2008/115 CE fa scattare l'abolitio criminis (mentre è prevista la reclusione fino a cinque anni).
Tante scuse
Il giudice di pace di Torino, poi, si spinge oltre assolvendo il cittadino nigeriano arrestato perché non ha il permesso di soggiorno: è stata naturalmente la difesa a eccepire la non punibilità ai sensi della direttiva comunitaria. E il magistrato onorario accoglie la tesi: all'extracomunitario senza documenti, infatti, non risulta essere stato concesso il termine per l'allontanamento volontario dall'Italia che deve ormai ritenersi dovuto in base alla direttiva comunitaria; al momento in cui è stato contestato il reato, quindi, la presenza dello straniero nel nostro Paese non poteva - secondo il Gdp - essere giudicata in contrasto con la legge: ecco perché scatta l'assoluzione «perché il fatto non è previsto come reato». Più di un giurista ritiene che, dopo il mancato recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2008/115 CE, le conseguenze potrebbero essere davvero sorprendenti. «Aspettiamo che cosa dirà la Corte di giustizia europea», chiosa l'avvocato Savio.Dario Ferrara
cassazione.net
tratto da http://www.telediritto.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3127:la-bossi-fini-perde-i-pezzi-sotto-i-colpi-di-bruxelles&catid=61:giurisprudenza-dr-penale&Itemid=26
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