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domenica 5 giugno 2011

VERSO I REFERENDUM

 
Acqua Nucleare e Legittimo Impedimento
Verso i referendum

Verso i referendum i beni comuni riscrivono la democrazia. Con questo stile, spirito e ideale i comitati referendari si stanno organizzando per promuovere la partecipazione ai 4 referendum che si terranno il 12 e 13 giugno. Ecco i quesiti referendari.

 
Acqua 1
Il primo quesito sulla privatizzazione dell'acqua riguarda le modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
"Volete voi che sia abrogato l'art. 23 bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto legge 25 giugno 2008 n.112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n.133, come modificato dall'art.30, comma 26 della legge 23 luglio 2009, n.99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" e dall'art.15 del decreto legge 25 settembre 2009, n.135, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della corte di giustizia della Comunità europea" convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n.166, nel testo risultante a seguito della sentenza n.325 del 2010 della Corte costituzionale?".
Acqua 2
Il secondo quesito riguarda la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito. In questo caso agli elettori viene proposta una abrogazione parziale della norma.
"Volete voi che sia abrogato il comma 1, dell'art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale", limitatamente alla seguente parte: "dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito"?".
Nucleare
Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, limitatamente alle seguenti parti: art. 7, comma 1, lettera d: realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare?".

Legittimo impedimento
Nel diritto processuale penale italiano, il legittimo impedimento è l'istituto che permette all'imputato, in alcuni casi, di giustificare la propria assenza in aula. In caso di assenza ingiustificata bisogna distinguere se si tratta della prima udienza o di una successiva. Nel caso di assenza in luogo della prima udienza il giudice, effettuate le operazioni riguardanti gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti (di cui al 2° comma dell'art. 420), in caso di assenza non volontaria dell'imputato se ne dichiara la condizione di contumacia e il procedimento non subisce interruzioni. Se invece l'assenza riguarda una udienza successiva alla prima ed in quella l'imputato non è stato dichiarato contumace, questi è dichiarato semplicemente assente. E ancora, se nell'udienza successiva alla prima alla quale l'imputato non ha partecipato (per causa maggiore, caso fortuito o forza maggiore). La legge si caratterizza per:

la finalità di assicurare il "sereno svolgimento delle funzioni attribuite dalla Costituzione e dalla legge" al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri (art.1, comma 1);
il carattere temporaneo, stabilito da un limite temporale di 18 mesi di validità dall'entrata in vigore (art. 1, comma 1), in attesa dell'approvazione di una legge costituzionale sulla questione, a seguito della bocciatura del lodo Alfano da parte della Corte Costituzionale;

La legge prevede che il presidente del Consiglio dei ministri possa invocare il legittimo impedimento a comparire in un'udienza penale, qualora imputato, in caso di concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste per leggi o dai regolamenti e delle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività, comunque, coessenziale alle funzioni di Governo (art.1, comma 1).
Per i ministri costituisce legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali quali imputati, l'esercizio delle attività previste da leggi e regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni (art.1, comma 3).
Il giudice, attivato dalla richiesta di parte, rinvia il processo penale ad altra udienza, quando ricorrano le ipotesi in cui si ravvisa legittimo impedimento a comparire per premier e ministri (art. 1, comma 4). Non si prevede pertanto potere discrezionale del giudice di discernimento sull'effettiva legittimità dell'impedimento reclamato.
Inoltre, quando la presidenza del Consiglio dei ministri attesti che l'impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice è tenuto a rinviare il processo a udienza successiva. Tale periodo di "impegno continuativo" (concetto innovativo rispetto all'ordinamento preesistente) è limitato ad un massimo di 6 mesi (art.1 comma 5).
Il rinvio dell'udienza per "legittimo impedimento" non influisce sul corso della prescrizione del reato, che rimane sospeso per l'intera durata del rinvio. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione (art.1 comma 6).
Le nuove norme sul legittimo impedimento si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado essi si trovino alla data di entrata in vigore della norma (art. 1, comma 7).

Consulta toglie a Berlusconi lo scudo automatico ai processiContro la legge del 2010 sul legittimo impedimento è stata sollevata eccezione di incostituzionalità da parte dei giudici del Tribunale di Milano nell'ambito del processo sul caso David Mills. Il 14 gennaio 2011 la Corte Costituzionale si è espressa per il mantenimento della legge, con una sentenzia interpretativa che ne ha però abrogato alcune parti considerate dalla Corte incompatibili con gli art. 3 e 138 della Costituzione. Il quesito
"Volete voi che siano abrogati l'articolo 1, commi 1, 2, 3, 5, 6 nonchè l'articolo 2 della legge 7 aprile 2010 numero 51 recante "disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza?".


tratto dal sito



http://www.peacelink.it/paxchristi/a/33868.html

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